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O. 12/08/2002 n. 3099. Gli importi delle spese sostenute e la loro coerenza con l'attuazione del progetto saranno certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal responsabile del procedimento del progetto di che trattasi e corredate da idonea documentazione. L'accreditamento, sulla base di tale certificazione, sarà conseguentemente richiesto all'ufficio del commissario dal legale rappresentante della società IGEA S.p.a. Art. 3. Prescrizioni attuative dell'affidamento 1. La società IGEA S.p.a. realizzerà l'intervento ricorrendo alla procedura di somma urgenza per garantire la realizzazione dello stesso entro il termine perentorio di novanta giorni a decorrere dalla data del 15 luglio 2002, data di emissione dell'ordinanza n. 307. 2. In relazione alle finalità emergenziali e di estrema urgenza dell'intervento è fatto obbligo alla società IGEA S.p.a. di avviare con immediatezza le procedure per la realizzazione dell'intervento assicurando il rispetto del termine, per la sua conclusione, fissato nell'ordinanza n. 307 del 15 luglio 2002. 3. La società IGEA S.p.a. è tenuta a presentare con cadenza quindicinale una scheda di monitoraggio dei lavori di cui alla presente ordinanza. 4. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico della società IGEA S.p.a. 5. L'utilizzo delle opere realizzate ai sensi della presente ordinanza resta prioritariamente riservato agli usi imposti da condizioni di emergenza idrica, in conformità alle prescrizioni di cui alle vigenti normative in materia di uso delle risorse idriche. 6. È fatta riserva al commissario del diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo il progetto approvato con la presente ordinanza, è la società IGEA S.p.a., la quale, pertanto, è da considerare unica responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da essa poste in essere per la realizzazione delle opere medesime. 7. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realiz- Art. 4. Collaudo dei lavori 1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dalla società IGEA S.p.a. su designazione del commissario. 2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico della società IGEA S.p.a. 3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal commissario alla società IGEA S.p.a. che provvederà agli adempimenti conseguenti. 4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere, e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera. 5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro quindici giorni, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e la società IGEA S.p.a. è tenuta a comunicare tempestivamente al commissario l'inizio delle operazioni. 6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la società IGEA S.p.a. ne darà comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione. Art. 5. Rapporti 1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, la società IGEA S.p.a. agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad essa ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere. 2. La società IGEA S.p.a. è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario. 3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 10 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma. 4. Al commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui la società IGEA S.p.a. incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di Legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione. 5. Lo stesso potere di revoca, il commissario eserciterà ove la società IGEA S.p.a., per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto. 6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contradditorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite alla società IGEA S.p.a. le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento la società stessa sia legittimamente tenuta, con riguardo ai lavori e forniture, salvo il risarcimento danni di cui al comma successivo del presente articolo. 7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti della società IGEA S.p.a. che determinassero la revoca dell'atto di affidamento. 8. In conseguenza la società IGEA S.p.a. si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi, esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro "Ente" o "Amministrazione" nei contratti stessi. 9. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione della società IGEA S.p.a. di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonchè i provvedimenti degli organi di controllo preposti, il commissario provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento. 1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e la società IGEA S.p.a., dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa. 2. A tal uopo la società IGEA S.p.a., qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta. 3. La società IGEA S.p.a. non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi. Art. 7. Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 12 agosto 2002 Il commissario governativo: Pili |
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